NORMA IMPUGNATA
degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Giudice di pace di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Giudice di pace di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Angelo Buscema
DECISIONE
lunedì, 22 giugno