NORMA IMPUGNATA
dell'art. 131-bis, quinto comma, del codice penale, introdotto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67»
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, quinto comma, primo periodo, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, quinto comma, secondo periodo, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Stefano Petitti
DECISIONE
giovedì, 4 luglio 2024