NORMA IMPUGNATA
dell'art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2»; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, ordin. penit., nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera dal momento «in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2026 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Antonella Sciarrone Alibrandi
DECISIONE
mercoledì, 20 maggio