NORMA IMPUGNATA
dell'art. 29, commi 1, lettera d), e 1-bis, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nel testo risultante a seguito delle modifiche disposte dall'art. 24 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 novembre 2018, n. 24, recante «Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)»
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1-bis, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nella parte in cui stabilisce che l'ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza - documentazione richiesta per dimostrare l'impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale - debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell'Unione europea; 2) dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ordinare la rimozione dell'art. 12, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 2016, n. 0144, recante «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)» (punto 2 del dispositivo dell'ordinanza 31 gennaio-1° febbraio 2023, resa nel procedimento R.G. 358/2022), senza prima aver sollevato questione di legittimità costituzionale sull'art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016; né, conseguentemente, spettava al medesimo Tribunale adottare l'apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di rimozione (punti 3, 7 e 8 del dispositivo della medesima ordinanza); 3) annulla per l'effetto l'ordinanza 31 gennaio-1° febbraio 2023 del Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, resa nel procedimento R.G. 358/2022, limitatamente ai punti 2, 3, 7 e 8 del dispositivo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2023. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2024 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2023 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio per conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto l'ordinanza adottata dal Tribunale ordinario di Udine, sezione lavoro, del 31 gennaio-1° febbraio 2023, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri; rilevato l'intervento spiegato in giudizio dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) aps. Considerato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (sentenze n. 184 e n. 90 del 2022 nonché relativa ordinanza allegata); che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può tuttavia escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito del conflitto (da ultimo, sentenza n. 184 del 2022); che, nel caso di specie, ASGI riveste la qualità di parte del giudizio definito con l'ordinanza del Tribunale ordinario di Udine oggetto del presente conflitto di attribuzione; che il giudizio in esame verte sulla spettanza allo Stato e, per esso, al predetto Tribunale di Udine del potere di ordinare, alla ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la rimozione di una norma del regolamento regionale n. 0144/2016, recante «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)»; che tale potere, nel giudizio ex art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), definito con l'ordinanza impugnata, è stato esercitato dal Tribunale di Udine anche su domanda di ASGI; che, pertanto, il presente giudizio è suscettibile di incidere in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva di ASGI, la cui domanda è stata accolta con il provvedimento giurisdizionale oggetto del conflitto; che, dunque, deve essere dichiarato ammissibile l'intervento di ASGI, in modo da consentirle di far valere le proprie ragioni nel giudizio di fronte a questa Corte. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile l'intervento dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) aps nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Filippo Patroni Griffi
DECISIONE
giovedì, 23 novembre 2023