NORMA IMPUGNATA
dell'art. 7, terzo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, prima sezione, con il parere indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del d.P.R. n. 426 del 1984, sollevate, in riferimento all'art. 90 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 5 e 87, primo comma, Cost., dal Consiglio di Stato, prima sezione, con il parere indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2026 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Maria Alessandra Sandulli
DECISIONE
mercoledì, 10 giugno