CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 151/2023

Non fondatezzaDepositata il martedì, 18 luglio 2023

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, sollevate dal Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, 77, secondo comma, della Costituzione, nonché al «coordinato disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7, paragrafo 1, della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) e all'art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2023 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»

ATTO COLPITO

PRESIDENTE

SCIARRA

REDATTORE

Stefano Petitti

DECISIONE

mercoledì, 7 giugno 2023

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale