NORMA IMPUGNATA
dell'art. 26, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 3, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 ottobre 2025 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Maria Alessandra Sandulli
DECISIONE
mercoledì, 24 settembre 2025
Fonte: Corte CostituzionaleOriginale