NORMA IMPUGNATA
dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.), e all'art. 27, terzo comma, Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco Saverio MARINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Francesco Saverio Marini
DECISIONE
lunedì, 6 ottobre 2025