CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 16/2026

Incostituzionalità parzialeDepositata il giovedì, 19 febbraio

NORMA IMPUGNATA

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità degli artt. 30-bis, comma 2-ter, e 22, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), così come modificati, rispettivamente, dall'art. 3, commi 4 e 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 m…

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, comma 2-ter, della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), inserito dall'art. 3, comma 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1, 6 e 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, così come sostituiti dall'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha sostituito i commi 6 e 7 dell'art. 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, promossa, in riferimento all'art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha inserito il comma 2-ter all'art. 30-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, promossa, in riferimento all'art. 1 dello statuto speciale e agli artt. 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera p), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Massimo LUCIANI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2026 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Massimo Luciani

DECISIONE

martedì, 2 dicembre 2025

Scheda originale su cortecostituzionale.it
Fonte: Corte CostituzionaleOriginale