NORMA IMPUGNATA
dell'art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come aggiunto dall'art. 1, comma 175, lettera g), numero 3), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come aggiunto dall'art. 1, comma 175, lettera g), numero 3), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevate, in riferimento agli artt. 9, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004, come aggiunto dall'art. 1, comma 175, lettera g), numero 3), della legge n. 124 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 9, secondo comma, Cost., dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2025 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Filippo Patroni Griffi
DECISIONE
mercoledì, 24 settembre 2025