NORMA IMPUGNATA
della legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)»
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)», promosse, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Puglia n. 41 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «professioni», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 24 settembre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco Saverio MARINI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2025 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Francesco Saverio Marini
DECISIONE
mercoledì, 24 settembre 2025