CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 165/2025

Altro esitoDepositata il martedì, 4 novembre 2025

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 23, commi 12-ter e 12-quater, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)», aggiunti dall'art. 3, comma 1, della legge della Regione Campania 4 marzo 2021, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012)»

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Marco D'ALBERTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato: ordinanza letta all'udienza del 7 ottobre 2025 ORDINANZA Rilevato che nel giudizio promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, iscritto al n. 51 del registro ordinanze 2025, il Procuratore generale della Corte dei conti, nella asserita qualità di titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ha chiesto di intervenire con atto depositato il 15 aprile 2025. Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (tra le molte, sentenze n. 59 e n. 39 del 2024, con allegata ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2024; n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019); che nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (tra le molte, le citate sentenze n. 59 e n. 39 del 2024, con allegata ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2024; n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019, e n. 173 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 18 giugno 2019). Ritenuto che i principi evocati a sostegno dell'ammissibilità dell'intervento del Procuratore generale della Corte dei conti affermati nella giurisprudenza di questa Corte nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti rivelano la loro estraneità e la conseguente irrilevanza nell'ipotesi in esame; che il Procuratore generale della Corte dei conti nel caso specifico non è parte del giudizio a quo e non può ritenersi titolare di un interesse qualificato, idoneo a legittimarne l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, delle Norme integrative. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non ammissibile l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, spiegato nel presente giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania. F.to: Giovanni Amoroso, Presidente»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Marco D'Alberti

DECISIONE

mercoledì, 8 ottobre 2025

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale