CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 166/2025

Non fondatezzaDepositata il venerdì, 7 novembre 2025

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dall'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dall'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, anche in combinato disposto con l'art. 240-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall'art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale con l'ordinanza iscritta al n. 95 reg. ord. del 2025, indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2025 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»

ATTO COLPITO

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Francesco Viganò

DECISIONE

lunedì, 22 settembre 2025

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale