CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 167/2025

Non fondatezzaDepositata il giovedì, 13 novembre 2025

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 21 ottobre 2025 ORDINANZA Ritenuto che nel giudizio promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, iscritto al n. 76 del registro ordinanze 2025, ha chiesto di intervenire - con atto depositato il 26 maggio 2025 - il Procuratore generale della Corte dei conti, nella asserita qualità di titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio; che tale qualità è affermata essenzialmente in forza delle previsioni di cui agli artt. 171 e 115 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che prevedono e disciplinano, rispettivamente, il potere del pubblico ministero, in materia pensionistica, di «ricorrere in via principale innanzi alle sezioni giurisdizionali d'appello» per i fini ivi indicati e la necessaria presenza del Procuratore generale nel giudizio dinanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale. Considerato che, nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, possono costituirsi i soli soggetti parti del giudizio a quo (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), e sono ammessi a intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale (art. 4 delle Norme integrative); che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale - che peraltro, nel caso di specie, si svolge in primo grado - è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative); che, per costante orientamento di questa Corte, il Procuratore generale della Corte dei conti non può comunque ritenersi titolare di tale interesse qualificato, idoneo a legittimarne l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 59, n. 39 e n. 1 del 2024, le ultime due con allegate ordinanze lette alle udienze del 24 gennaio 2024 e del 21 novembre 2023), per la peculiarità della sua posizione ordinamentale e processuale; che gli argomenti addotti dall'interveniente non inducono questa Corte a mutare il proprio orientamento. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non ammissibile l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, spiegato nel presente giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna. F.to: Giovanni Amoroso, Presidente»

ATTO COLPITO

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Antonella Sciarrone Alibrandi

DECISIONE

martedì, 21 ottobre 2025

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale