CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 175/2024

Incostituzionalità parzialeDepositata il giovedì, 7 novembre 2024

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 1, comma 1 - nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 178, lettere d) e i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) -, 2, comma 4, da 9 a 15 e 22 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 162

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 162, nella parte in cui non prevede che il definanziamento di cui al primo periodo sia disposto sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato; 2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 178, lettera i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), promossa, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. n. 124 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

ATTO COLPITO

PRESIDENTE

BARBERA

REDATTORE

Stefano Petitti

DECISIONE

mercoledì, 25 settembre 2024

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale