NORMA IMPUGNATA
dell'art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all'art. 36, comma 1, lettera g), del medesimo codice
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all'art. 36, comma 1, lettera g), del medesimo codice, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in relazione all'art. 36, comma 1, lettera g), del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Massimo LUCIANI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2025 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Massimo Luciani
DECISIONE
martedì, 23 settembre 2025