NORMA IMPUGNATA
dell'art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 20 maggio 1991, n. 176, dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2023 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
SCIARRA
REDATTORE
Emanuela Navarretta
DECISIONE
mercoledì, 5 luglio 2023