NORMA IMPUGNATA
dell'art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Antonella Sciarrone Alibrandi
DECISIONE
martedì, 29 ottobre 2024