CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 184/2023

Incostituzionalità parzialeDepositata il venerdì, 29 settembre 2023

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, recante «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica», e dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 8 del 2018

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con riferimento all'inciso «, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate», nella parte in cui estendeva agli organi territoriali in questione il divieto posto dall'art. 16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, nel testo vigente prima delle modifiche di cui all'art. 39-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, recante «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica», sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima-ter, con le sentenze non definitive indicate in epigrafe; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 CDFUE, dal TAR Lazio, sezione prima-ter, con le sentenze non definitive indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2023 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

SCIARRA

REDATTORE

Daria de Pretis

DECISIONE

mercoledì, 5 luglio 2023

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale