CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 186/2023

Non fondatezzaDepositata il lunedì, 9 ottobre 2023

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 4-ter, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia dal COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, «nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale "per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"», sollevate, in riferimento agli artt. 3, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai lavoratori con contratti esterni, e 4 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito e successivamente modificato, «nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale "per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"», sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza dell'indiscriminata imposizione dell'obbligo a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 9 ottobre 2023 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

SCIARRA

REDATTORE

Filippo Patroni Griffi

DECISIONE

giovedì, 6 luglio 2023

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale