NORMA IMPUGNATA
dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e dell'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», sollevate, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per le Regioni Campania e Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato: Ordinanza letta all'udienza del 29 gennaio 2025 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con ordinanza dell'11 settembre 2024, iscritta al reg. ord. n. 185 del 2024. Rilevato che, con atto depositato il 5 novembre 2024, è intervenuta ad adiuvandum la Sezione autonoma magistrati a riposo dell'Associazione nazionale magistrati, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore, che ha ribadito l'ammissibilità del suo intervento con memoria depositata in data 8 gennaio 2025; che, in particolare, la Sezione interveniente ha riferito che tutti i suoi associati «sono soggetti all'applicazione della norma oggetto dell'odierna quaestio» e ha evidenziato che «il rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo - tra il pensionato ricorrente [...] e l'INPS che applica la misura limitativa della perequazione - è il medesimo rapporto che vede, da un lato, ciascun magistrato a riposo iscritto alla Sezione interveniente e dall'altro, per l'appunto, l'INPS», sicché, se non si ammettesse l'intervento, «si finirebbe per escludere in radice e automaticamente l'ammissibilità di qualsiasi intervento di associazioni rappresentative di categorie di pensionati in giudizi aventi a oggetto norme in materia previdenziale», senza che possa sopperire l'istituto «dell'amicus curiae», che non consentirebbe la «rappresentanza in giudizio» degli interessi tutelati dalla Sezione interveniente. Considerato che i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), «dovendosi ovviamente intendere per "giudizio" il giudizio a quo, e non il giudizio incidentale di legittimità costituzionale» (ordinanza dibattimentale letta all'udienza del 15 ottobre 2024, allegata alla sentenza n. 172 del 2024); che a integrare un interesse così caratterizzato non è sufficiente che la posizione dei terzi sia regolata dalla stessa disposizione sospettata di illegittimità costituzionale (tra le ultime, sentenza n. 181 del 2024); che, a maggior ragione, non possono essere considerati legittimati a partecipare al giudizio costituzionale organismi rappresentativi di soggetti titolari di rapporti giuridici regolati dalle disposizioni censurate, i quali non sono portatori di un interesse specifico direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di interessi più generali, non esposti in modo diretto all'esito del giudizio a quo, ma connessi, piuttosto, agli scopi statutari della tutela economica e professionale degli iscritti (sentenze n. 130 e n. 35 del 2023; ordinanza n. 202 del 2020, quest'ultima pronunciata proprio in giudizio analogo); che tali considerazioni valgono a fortiori proprio alla luce dell'art. 6 delle Norme integrative, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di legittimità costituzionale di presentare alla Corte un'opinione scritta in qualità di amici curiae (ex plurimis, sentenza n. 210 del 2021); che le ragioni addotte dalla Sezione interveniente non sono tali da indurre questa Corte a mutare la propria costante giurisprudenza; che, in definitiva, l'intervento spiegato dalla Sezione autonoma magistrati a riposo dell'Associazione nazionale magistrati deve essere dichiarato inammissibile. Per Questi Motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Sezione autonoma magistrati a riposo dell'Associazione nazionale magistrati nel giudizio di legittimità costituzionale iscritto al reg. ord. n. 185 del 2024. F.to: Giovanni Amoroso, Presidente»
ATTO COLPITO
Atto promulgato
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Antonella Sciarrone Alibrandi
DECISIONE
mercoledì, 29 gennaio 2025