NORMA IMPUGNATA
dell'art. 420-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2023 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
SCIARRA
REDATTORE
Stefano Petitti
DECISIONE
mercoledì, 27 settembre 2023