CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 193/2023

Incostituzionalità parzialeDepositata il venerdì, 27 ottobre 2023

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 5, comma 6, 6, comma 2, lettera c), e 7 della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2022; 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 118, commi primo e secondo, Cost.; 4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera c), della legge n. 106 del 2022, promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, 118, commi primo e secondo, 120, secondo comma, della Costituzione, nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all'art. 4, primo comma, numeri 1) e 14), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento agli artt. 4, primo comma, numero 14), e 8), dello statuto speciale e all'art. 3 Cost.; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, promosse dalle Regioni Veneto, Emilia- Romagna e Piemonte, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, commi terzo, quarto e sesto, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all'art. 4, primo comma, numeri 1) e 14), dello statuto speciale; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, lettere a) e b), della legge n. 106 del 2022, promosse dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost.; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 106 del 2022, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, commi terzo e quarto, 118, 119 e 120 Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Marco D'ALBERTI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2023 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»

PRESIDENTE

SCIARRA

REDATTORE

Marco D'Alberti

DECISIONE

mercoledì, 21 giugno 2023

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale