NORMA IMPUGNATA
degli artt. 76, comma 4, da 95 a 118, da 123 a 127, 130, 131, 134, 136, comma 1, e 137 della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4, della legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024; 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 111, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024; 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024; 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «nella singola specialità»; 7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 115, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024; 8) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, comma 4, limitatamente alle parole «, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto»; 9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024; 10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «di cui all'articolo 113»; 11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 7, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone che l'iscrizione è effettuata a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 113», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza»; 12) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 8, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, nella parte in cui dispone che il nulla osta è rilasciato a seguito di riconoscimento, «da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 13) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 117 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024; 14) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 124 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024; 15) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 125 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024; 16) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 126, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024; 17) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 127, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024; 18) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 2, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, limitatamente alle parole «di cui all'articolo 127»; 19) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 130, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, laddove dispone che l'iscrizione è subordinata al riconoscimento «da parte del Collegio nazionale delle guide alpine», anziché «da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 20) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 137 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024; 21) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 118 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 22) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 23) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 130, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 24) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 131 e 134 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 25) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 26) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, comma 2, primo periodo, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 27) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 115, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Maria Alessandra Sandulli
DECISIONE
martedì, 4 novembre 2025