NORMA IMPUGNATA
dell'art. 578, comma 1, del codice di procedura penale
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione unica penale, con le ordinanze indicate in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione unica penale, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2026 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Stefano Petitti
DECISIONE
mercoledì, 19 novembre 2025