CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 20/2025

InammissibilitàDepositata il giovedì, 20 febbraio 2025

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7, terzo comma, dell'Accordo firmato il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Stefano Petitti

DECISIONE

mercoledì, 29 gennaio 2025

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale