CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 20/2026

Incostituzionalità parzialeDepositata il martedì, 24 febbraio

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n. 48, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive); 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Francesco Saverio MARINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Francesco Saverio Marini

DECISIONE

lunedì, 12 gennaio

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale