NORMA IMPUGNATA
dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità»; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, con le ordinanze indicate in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis, commi primo e secondo, e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Roma e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
ATTO COLPITO
Atto approvato
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Stefano Petitti
DECISIONE
martedì, 23 settembre 2025