CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 204/2024

InammissibilitàDepositata il martedì, 17 dicembre 2024

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 24, commi 1, lettere d) ed e), e 2-bis; 24-bis; 13; 32; 43; 11, commi 4-ter e 5; 7; 12, comma 1, lettera a); 13, 1-bis; 9, comma 2-bis; e 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come novellato dagli artt. 8, comma 5, e 1, comma 14, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari); dell'art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022; degli artt. 1-bis; 4; 4-bis; 4-ter; 4-quater; 9; 31; 34 del d.lgs. n. 545 del 1992, come modificati dall'art. 1 della legge n. 130 del 2022; dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»; dell'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992; dell'art. 8 della legge n. 130 del 2022, in combinato disposto con gli artt. 6; 9; 32, commi 1 e 2; 36; e 37 del d.lgs. n. 545 del 1992; dell'art. 51 del codice di procedura civile; dell'art. 20, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 24, commi 1, lettere d) ed e), e 2-bis; 24-bis; 13; 32; da 36 a 41 e 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 101, 104, 105 108, 110 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), sollevate, in riferimento agli artt. 48, 104, primo comma, 107 e 108 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 12 del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 4-ter e 5, del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 97, con riguardo al principio di buon andamento, 101 e 108 Cost., con riguardo ai principi di autonomia e indipendenza del giudice, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 106 e 107 Cost., con riguardo ai principi di indipendenza e inamovibilità del giudice, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, della legge n. 130 del 2022, in combinato disposto con gli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis; 8, comma 1; 9, commi 2 e 2-bis; e 11, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento all'art. 106 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, prima sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e degli artt. 1-bis; 4; 4-bis; 4-ter; 4-quater; e 9 del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108 110 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione settima, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 34 del d.lgs. n. 545 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione settima, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23», sollevate, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 101, 104, 108 e 111, primo e secondo comma, Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione settima, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 11) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. n. 545 del 1992 (e il correlato art. 8, comma 4, della legge n. 130 del 2022), anche in combinato disposto con gli artt. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e 51 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 101, 108 e 111 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 12) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-ter; 4-quater; 9; 32; 36; e 37 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell'art. 20, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 104, 108, 110, 111, nonché 10, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 47 CDFUE, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 novembre 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

ATTO COLPITO

PRESIDENTE

BARBERA

REDATTORE

Angelo Buscema

DECISIONE

giovedì, 14 novembre 2024

Scheda originale su cortecostituzionale.it
Fonte: Corte CostituzionaleOriginale