NORMA IMPUGNATA
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, primo paragrafo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 111 Cost., dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Franco Modugno
DECISIONE
lunedì, 17 giugno 2024