CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 211/2025

Incostituzionalità parzialeDepositata il martedì, 30 dicembre 2025

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di Trento, approvato a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003»

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Giovanni Pitruzzella

DECISIONE

mercoledì, 5 novembre 2025

Scheda originale su cortecostituzionale.it
Fonte: Corte CostituzionaleOriginale