NORMA IMPUGNATA
dell'art. 74, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Lecce, sezione unica penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Massimo LUCIANI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Massimo Luciani
DECISIONE
martedì, 9 dicembre 2025