CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 22/2025

Incostituzionalità parzialeDepositata il giovedì, 6 marzo 2025

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 4, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 10 gennaio 2022, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2022)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge della Provincia di Bolzano 10 gennaio 2022, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2022); 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 1 del 2022, promossa, in riferimento all'art. 117, comma terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Antonella Sciarrone Alibrandi

DECISIONE

mercoledì, 12 febbraio 2025

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale