NORMA IMPUGNATA
dell'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94), sollevata, in riferimento all'art. 54 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2010, sollevata, in riferimento all'art. 36 Cost., dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2023. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2023 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Giovanni Amoroso
DECISIONE
mercoledì, 22 novembre 2023