CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 222/2022

Non fondatezzaDepositata il giovedì, 27 ottobre 2022

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 15, 17 e 24 della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1, 3 e 4, della legge della Regione Lombardia 6 agosto 202l, n. 15 (Assestamento al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali), promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2, della legge reg. Lombardia n. 15 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

SCIARRA

REDATTORE

Giulio Prosperetti

DECISIONE

giovedì, 6 ottobre 2022

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale