NORMA IMPUGNATA
dell'art. 33-quinquies del codice di procedura penale
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-quinquies del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33-quinquies cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2023. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2023 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Francesco Viganò
DECISIONE
martedì, 5 dicembre 2023