CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 23/2026

Incostituzionalità parzialeDepositata il giovedì, 5 marzo

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, da solo e in combinato disposto con l'art. 1 della legge 29 aprile 2024, n. 56 [recte: con l'art. 39-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR), convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2024, n. 56], nonché dell'art. 12, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

ATTO COLPITO

DLD.L. 215/2023
Deliberato dalConsiglio dei Ministri

Atto approvato

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Giovanni Pitruzzella

DECISIONE

mercoledì, 14 gennaio

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale