NORMA IMPUGNATA
dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo); 2) dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 2 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
de PRETIS
REDATTORE
Augusto Antonio Barbera
DECISIONE
martedì, 22 novembre 2022