CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 254/2022

Incostituzionalità parzialeDepositata il martedì, 20 dicembre 2022

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria); 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, quarta sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»

PRESIDENTE

de PRETIS

REDATTORE

Giulio Prosperetti

DECISIONE

mercoledì, 23 novembre 2022

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale