CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 255/2022

Incostituzionalità parzialeDepositata il martedì, 20 dicembre 2022

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 5, commi 3, 19, 25, 26 e 29; 6, comma 32; 20, comma 1; e 35 comma 5, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Sardegna 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 19, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 25, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 29, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021; 7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 19, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 promossa, in riferimento all'art. 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 10) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 32, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 promosse dal Presidente del Consiglio, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), Cost. e all'art. 3, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»

PRESIDENTE

de PRETIS

REDATTORE

Angelo Buscema

DECISIONE

mercoledì, 23 novembre 2022

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale