NORMA IMPUGNATA
dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari, seconda sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
de PRETIS
REDATTORE
Nicolò Zanon
DECISIONE
martedì, 22 novembre 2022