CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 262/2022

Incostituzionalità parzialeDepositata il giovedì, 22 dicembre 2022

NORMA IMPUGNATA

dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78)

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

SCIARRA

REDATTORE

Augusto Antonio Barbera

DECISIONE

lunedì, 19 dicembre 2022

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale