CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 267/2022

Non fondatezzaDepositata il giovedì, 22 dicembre 2022

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 5, commi 9 e 10, e 18 della legge della Regione Valle d'Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali»

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale per le quali è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge della Regione Valle d'Aosta 22 dicembre 2021, n. 35, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali», promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché all'art. 2, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

de PRETIS

REDATTORE

Luca Antonini

DECISIONE

mercoledì, 23 novembre 2022

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale