NORMA IMPUGNATA
degli artt. 34 e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 del medesimo codice. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Maria Alessandra Sandulli
DECISIONE
mercoledì, 28 gennaio