NORMA IMPUGNATA
dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423-bis, secondo comma, del codice penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2023. Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»
PRESIDENTE
de PRETIS
REDATTORE
Francesco Viganò
DECISIONE
mercoledì, 23 novembre 2022