NORMA IMPUGNATA
degli artt. 33, comma 1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), e, in via subordinata, dell'art. 40 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge n. 354 del 1975, sollevata in via subordinata, in riferimento all'art. 15 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2026 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Stefano Petitti
DECISIONE
lunedì, 26 gennaio