CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 32/2026

Incostituzionalità parzialeDepositata il giovedì, 19 marzo

NORMA IMPUGNATA

degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale

DISPOSITIVO

«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, ultimo inciso, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»

PRESIDENTE

AMOROSO

REDATTORE

Roberto Nicola Cassinelli

DECISIONE

mercoledì, 28 gennaio

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Fonte: Corte CostituzionaleOriginale