NORMA IMPUGNATA
degli artt. 164, secondo comma, numero 1), e 178, ultimo inciso, del codice penale
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, secondo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen.; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, ultimo inciso, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2026 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Roberto Nicola Cassinelli
DECISIONE
mercoledì, 28 gennaio