NORMA IMPUGNATA
del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge n. 110 del 1975, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore Valeria EMMA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2026 Il Cancelliere F.to: Valeria EMMA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Filippo Patroni Griffi
DECISIONE
lunedì, 12 gennaio