NORMA IMPUGNATA
ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022 (doc. IV-quater, n. 4), promosso dal Tribunale ordinario di Catania, sezione quarta penale, in composizione monocratica, con ricorso notificato il 14 settembre 2023, depositato in cancelleria il 16 settembre 2023, iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2023, fase di merito. Visto l'atto di costitu…
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le condotte contestate al senatore Mario Michele Giarrusso ai sensi dell'art. 595, commi primo e terzo, del codice penale a seguito di querela presentata da D. B., per le quali pende procedimento penale dinanzi al Tribunale ordinario di Catania, sezione quarta penale, in composizione monocratica, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 febbraio 2022 (doc. IV-quater, n. 4), nella parte in cui si riferisce alle condotte del senatore Mario Michele Giarrusso contestate dal Tribunale ordinario di Catania ai sensi dell'art. 595, commi primo e terzo, cod. pen. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2024. F.to: Augusto Antonio BARBERA, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2024 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA Allegato: ordinanza letta all'udienza del 7 febbraio 2024 ORDINANZA Visti gli atti relativi al conflitto di attribuzione in oggetto; vista l'ordinanza di questa Corte n. 175 del 21 giugno 2023, depositata in cancelleria il successivo 27 luglio e notificata al Senato della Repubblica il 14 settembre 2023 con la quale il conflitto è stato dichiarato ammissibile. Ritenuto che il Senato della Repubblica ha depositato atto di costituzione in data 6 febbraio 2024; rilevato che la predetta costituzione è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 26, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; considerato che tale termine ha carattere perentorio anche al fine di garantire l'effettività del contradditorio; considerato che nella specie non sussistono le condizioni per la remissione in termini; considerato che, pertanto, la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica deve essere dichiarata non ammissibile, in quanto tardiva. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non ammissibile la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica. F.to: Augusto Antonio Barbera»
PRESIDENTE
BARBERA
REDATTORE
Giulio Prosperetti
DECISIONE
mercoledì, 7 febbraio 2024