NORMA IMPUGNATA
dell'art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio)
DISPOSITIVO
«per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9 (Territorio e paesaggio), nella parte in cui dispone che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni»; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht - Bozen, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TRGA) - Bolzano/Verwaltungsgericht - Bozen, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2025. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Marco D'ALBERTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2025 Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA»
PRESIDENTE
AMOROSO
REDATTORE
Marco D'Alberti
DECISIONE
martedì, 25 febbraio 2025